LO STATUTO

L’Assemblea dei Soci, con delibere del 28 febbraio 2015 e del 21 aprile 2018, ha modificato lo Statuto dell’Associazione. Le principali linee guida della riforma possono così riassumersi:

  • Il ridisegno degli scopi dell’Associazione (art. 2) alla luce dell’accresciuto e mutato ruolo promozionale del sodalizio – v. in particolare lettere e) e f) – e della valorizzazione delle attività culturali di cui l’Associazione è sempre più protagonista (lettera h).
  • La ridefinizione delle categorie di Soci (art. 3, comma 3°) mantenendo il distinguo fra Giovani, Ordinari e Sostenitori (cui corrispondono, ovviamente, quote differenziate) e introducendo la figura del Socio Onorario, per tale intendendosi la persona (anche non alunno) o l’ente distintisi per particolari meriti nei confronti del Collegio. È stata anche introdotta la facoltà dell’Associazione di proporre al Collegio il conferimento di titoli di Ghisleriano honoris causa, naturalmente attribuibili a personalità di spicco i cui percorsi professionali e scientifici risultino coerenti al sistema di valori Ghisleriani.
  • La previsione di fruire di “ulteriori servizi”. E’ infatti negli intendimenti dell’Associazione istituire, strumenti che consentano una maggiore interazione fra il Socio e la comunità Ghisleriana e la possibilità per il Socio di fruire di nuovi servizi, di realizzare sempre più il sogno in divenire che si chiama “Essere Ghisleriani”.
  • L’individuazione dei doveri di partecipazione attiva del Socio. Doveri che non richiedono particolare sforzo né profusione di mezzi economici ma che si rivelano utili strumenti di promozione del Ghislieri: comunicazione dei propri progressi professionali e delle proprie pubblicazioni cui l’Associazione darà sempre il dovuto risalto, esternazione del proprio status di Alumnus/a Ghisleriano/a, disponibilità all’ascolto dei giovani Alunni convittori.
  • Il rinnovato funzionamento degli organi sociali (art. da 4 a 9) e la forte accentuazione del profilo elettivo: gli unici membri di diritto rimasti sono i rappresentanti degli Alunni e delle Alunne che già siedono nei consigli del Ghislieri, eletti direttamente dall’Alunnato in corso. Per il resto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Collegio e il Segretario e Tesoriere, cessano di essere membri di diritto ed hanno la sola facoltà di presenziare, insieme alla Direttrice del Femminile, alle sedute del Direttivo, senza poter esprimere alcun voto. Il voto spetta solo ai nove membri eletti dall’Assemblea e ai due rappresentanti dell’Alunnato a loro volta eletti col suffragio quest’ultimo. Il tutto al fine di privilegiare totalmente la componente elettiva rispetto a quella istituzionale, e con ciò sottolineare il ruolo di estrema e accresciuta importanza del corpo assembleare nella vita associativa.

Lo statuto dell’associazione è disponibile per il download in PDF tramite il link a fondo pagina.

Associazione Alunni del Collegio Ghislieri

(Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 28 febbraio 2015, successivamente modificato con delibera del 21 aprile 2018)

Art. 1 – Costituzione, riconoscimento, durata e natura
  1. È costituita una associazione denominata “ASSOCIAZIONE ALUNNI DEL COLLEGIO GHISLIERI”.
  2. L’Associazione è stata riconosciuta con DPR 17 maggio 1989 (G.U. n. 91 del 19 aprile 1990).
  3. L’Associazione ha durata illimitata ed è indipendente, apolitica, aconfessionale.
  4. L’Associazione ha sede in Pavia, Piazza Ghislieri n. 5.
Art. 2 – Scopi

L’Associazione ha per scopo:

  1. difendere, conservare ed accrescere lo spirito e le forme della tradizione Ghisleriana;
  2. promuovere il senso di appartenenza degli alunni e delle alunne alla comunità Ghisleriana anche dopo la cessazione del periodo di permanenza nel Collegio;
  3. rendere attivo lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra gli alunni e le alunne mantenendone i legami col Collegio mediante convegni, pubblicazioni, mezzi anche informatici di interazione ed ogni altra attività ritenuta idonea o comunque utile allo scopo;
  4. curare la creazione e il funzionamento di istituzioni e la promozione di iniziative in favore degli alunni e delle alunne in possesso di laurea o in corso di studi;
  5. promuovere, in Italia e all’estero, l’immagine e la tradizione di eccellenza del Collegio nella società civile al fine ultimo di affermarne e consolidarne l’eminenza culturale e scientifica nel panorama nazionale e internazionale degli enti di alta formazione culturale e delle istituzioni di merito;
  6. sostenere l’attività del Collegio mediante ogni iniziativa funzionale allo scopo di cui alla lettera e) o, più in generale, idonea ad accrescere la conoscenza del Collegio a livello nazionale e internazionale;
  7. coadiuvare gli organi direttivi del Collegio, nel rispetto delle loro competenze, con l’eventuale espressione di suggerimenti o pareri e con la nomina di rappresentanti, in quanto previsti dagli statuti del Collegio;
  8. organizzare conferenze, corsi specialistici, seminari di studio aperti al pubblico, favorire la pubblicazione di scritti scientifici degli alunni o in onore o in memoria degli stessi;
  9. intrattenere relazioni con istituzioni universitarie e scientifiche anche straniere al fine di agevolare la permanenza di studenti stranieri in Italia e di alunni all’estero;
  10. istituire premi, borse di studio e forme di finanziamento agevolato per gli alunni.

L’Associazione può aderire a, o assumere partecipazioni in, altre associazioni, enti, società o organismi di ogni natura che perseguano scopi analoghi o l’adesione o la partecipazione ai quali possano risultare funzionali al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 che precedono, l’Associazione potrà svolgere attività economiche, strumentali alle sue finalità e senza scopo di lucro.

Art. 3 – Soci
  1. Possono essere ammessi come Soci, previa domanda di iscrizione alunni e alunne in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico che abbiano almeno parzialmente compiuto gli studi nel Collegio Ghislieri nonché alunni e alunne che conseguita la laurea di primo livello proseguano gli studi presso altro ente universitario e comunque cessino di risiedere in Collegio. Eventuali Soci Onorari sono iscritti dal Consiglio Direttivo.
  2. All’atto della presentazione della domanda di ammissione il Socio è tenuto a corrispondere la quota sociale che è fissata dal Consiglio Direttivo ed il cui versamento va rinnovato ogni anno entro e non oltre la data del raduno annuale dei Soci coincidente con il giorno di festeggiamento di San Pio V. Le quote associative non sono trasferibili, nemmeno mortis causa.
  3. I Soci sono distinti in quattro categorie:
    1. Soci Giovani, ai quali, in considerazione della giovane età, possono essere accordate riduzioni o esoneri in ordine al pagamento della quota associativa di base;
    2. Soci Ordinari, che corrispondono la quota associativa di base;
    3. Soci Sostenitori, che corrispondono una quota superiore rispetto a quella ordinaria;
    4. Soci Onorari, che sono persone, anche non alunni, enti o istituzioni che si siano distinti per meriti particolari nei confronti del Collegio.
  4. Gli specifici criteri di appartenenza a ciascuna categoria sono determinati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può proporre al Consiglio di Amministrazione del Ghislieri il conferimento del titolo di “Ghisleriani honoris causa” a personalità eminenti del panorama italiano e internazionale che, nei propri ambiti scientifici e professionali, si sono distinti per speciali meriti coerenti con il sistema di valori cui è ispirato il Collegio Ghislieri.
  5. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
  6. Il Socio ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita dell’Associazione. I diritti sociali, ivi inclusi i diritti di voto in assemblea, sono esercitabili immediatamente a seguito dell’ammissione. In particolare il Socio che sia in regola con il versamento delle quote annuali ha diritto ad essere informato riguardo all’attività dell’Associazione nonché a beneficiare degli ulteriori servizi che l’Associazione istituisce. Il Socio non in regola con i versamenti non può votare in Assemblea né beneficiare di detti ulteriori servizi.
  7. La qualità di Socio viene acquisita a tempo indeterminato e cessa per morte, per dimissioni, per scioglimento dell’Associazione. Può essere escluso dall’Associazione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, il Socio che da più di tre anni non sia in regola con i versamenti delle quote associative. Il Consiglio Direttivo, su motivata richiesta dell’interessato, può dispensare dal versamento della quota il Socio che dimostri di versare in gravi ristrettezze economiche o in condizioni personali o professionali di particolare gravità e ciò per tutto il periodo in cui esse perdurino.
  8. Possono altresì essere esclusi i Soci che:
    1. non ottemperino alle disposizioni statutarie, agli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari e consiliari;
    2. perdano uno o più dei requisiti in base ai quali era stata accettata la domanda di ammissione;
    3. versino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile o in altre condizioni che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, determinino una grave incompatibilità, anche solo di immagine, fra la loro permanenza in seno all’Associazione e i valori Ghisleriani.
  9. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
  10. I Soci che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno o saranno considerati Soci ad ogni effetto anche per l’anno successivo.
  11. I Soci esclusi o comunque cessati ed i loro eredi o aventi causa non possono pretendere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, ma hanno diritto ad ottenere dalla stessa la cancellazione dei loro dati personali che avrà luogo una volta espletate le formalità amministrative del caso.
  12. I Soci:
    1. si impegnano a far pervenire alla biblioteca del Collegio copia delle loro pubblicazioni monografiche, a segnalare le pubblicazioni di rilievo scientifico al Presidente e al Segretario dell’Associazione e a dare comunicazione sulla propria carriera e sulle variazioni di domicilio, attività e luogo di lavoro;
    2. si impegnano ad esternare il loro status di alunno o alunna nei propri curricula e, sempre che il contesto lo permetta e che tanto non nuoccia all’immagine dell’Associazione e del Collegio, in tutti gli altri ambiti di pubblica rilevanza (quali, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, interventi convegnistici, docenze, partecipazioni ad attività culturali, scientifiche, professionali o di altra natura);
    3. si impegnano a manifestare, in ogni contesto e in ogni utile occasione, la loro testimonianza di appartenenza alla comunità Ghisleriana e il loro senso di riconoscenza e di appartenenza al Collegio;
    4. per effetto della loro adesione all’Associazione, mettono a disposizione della stessa i propri dati personali (nominativo, titolo, recapito personale o professionale, recapito telefonico e di posta elettronica, occupazione) affinché l’Associazione stessa possa procedere al loro trattamento onde coltivare i suoi scopi istituzionali e dunque per fini contabili e organizzativi e per tutte le iniziative che l’Associazione assumerà allo scopo di consentire il collegamento e l’interazione fra gli alunni e le alunne così come previsto nell’articolo 2. Il trattamento concerne altresì la pubblicazione e la comunicazione, anche mediante piattaforme elettroniche (in tal caso accessibili ai soli Soci), dei dati dei Soci. Salvo necessità particolari, lo scambio di comunicazioni tra Socio ed Associazione avviene a mezzo dei sistemi informatici disponibili e per posta elettronica attraverso gli indirizzi e-mail comunicati dai Soci;
    5. si impegnano a mettere a disposizione, in particolare in favore dei giovani laureati, per quanto possibile la propria esperienza e competenza.
Art. 4 – Organi dell’Associazione
  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei Soci,
    2. il Consiglio Direttivo,
    3. il Presidente,
    4. il Vice Presidente,
    5. il Segretario e Tesoriere,
    6. il Collegio dei Revisori,
    7. il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale, nei soli casi previsti dalla legge.
  2. Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei revisori dei Conti spetta solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché opportunamente documentate e sempre che l’interessato non vi rinunzi, anche mediante comportamento concludente.
Art. 5 – Assemblea
  1. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l’Assemblea dei Soci, formata da tutti i Soci aventi diritto al voto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale purché in territorio italiano.
  2. Hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Allo scopo, entro il giorno previsto per lo svolgimento dell’Assemblea, il Socio in regola col pagamento ritirerà presso la segreteria del Collegio uno speciale documento di riconoscimento che verrà esibito al momento del voto. Il Socio sprovvisto del documento non potrà validamente votare. In ogni caso il Consiglio Direttivo può stabilire modalità alternative per l’accertamento della legittimazione al voto. Non è ammesso il voto per rappresentanza.
  3. L’Assemblea elegge i Consiglieri e i Revisori dei conti, è chiamata ad approvare il bilancio dell’Associazione, delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Delibera inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  4. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il mese di maggio, di norma, in seconda convocazione, nel giorno indicato all’articolo 3 comma 2, e, in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinquanta Soci. L’avviso di convocazione deve essere spedito, anche solo mediante posta elettronica, all’ultimo recapito dei Soci comunicato all’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata e deve indicare l’ordine del giorno, il luogo e l’ora delle convocazioni.
  5. Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, per la votazione il Consiglio Direttivo può adottare, in aggiunta alla convocazione personale, la procedura di voto a distanza anche con mezzi elettronici, secondo le modalità determinate nel Regolamento Attuativo. I voti espressi a distanza sono considerati ad ogni effetto come voti di Soci presenti.
  6. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale, di cui viene data pubblicazione in apposita sezione del sito Internet dell’Associazione in pagina riservata all’accesso dei soli Soci.
Art. 6 – Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo si compone di membri di diritto e di nove membri eletti dall’Assemblea fra i soli Soci. I membri durano in carica quattro anni e il mandato può essere rinnovato. Membri di diritto del Consiglio Direttivo sono i rappresentanti pro tempore degli alunni e delle alunne in corso nei Consigli di Amministrazione del Collegio Ghislieri e della Fondazione Sandra Bruni. Sono inoltre ammessi a partecipare alle sedute, sia pur senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Collegio, il Rettore del Collegio, la Direttrice della Sezione Femminile e il Segretario, qualora non coincida con la persona del Rettore.
  2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione la partecipazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce con un altro membro che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio del Consiglio Direttivo in carica.
  3. Ogni Socio ha diritto a candidarsi all’elezione quale membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo istituisce apposite procedure per la candidatura dandone opportuna pubblicità.
  4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
  5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria e, in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di:
    1. deliberare sull’accoglimento delle domande di iscrizione all’associazione;
    2. stabilire il programma di attività dell’Associazione e dare corso alla sua attuazione;
    3. determinare la quota sociale annuale in relazione alle diverse categorie di Soci;
    4. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione e formulare la relazione morale;
    5. convocare l’Assemblea dei Soci;
    6. attribuire, su proposta del Presidente, deleghe e connessi poteri di firma ad altri consiglieri;
    7. nominare commissioni o incaricare Soci o alunni e alunne in corso per lo svolgimento di determinate attività sociali;
    8. conferire borse di studio, sussidi di perfezionamento, promuovere pubblicazioni;
    9. promuovere iniziative e manifestazioni, di respiro nazionale o internazionale, atte ad accrescere la conoscenza e il prestigio del Collegio e più in generale a perseguire gli scopi di cui all’articolo 2;
    10. accettare donazioni, legati ed eredità o rinunciarvi;
    11. deliberare sull’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
    12. designare i rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Collegio Ghislieri e della Fondazione Sandra Bruni in quanto previsti dai rispettivi statuti.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta d’almeno cinque membri. Per la validità della convocazione deve essere inviato avviso scritto (anche a mezzo di posta elettronica) a tutti i componenti, almeno otto giorni (o, in casi di particolare urgenza, almeno 24 ore) prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno della riunione. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale.
  7. Le sedute del Consiglio Direttivo, per scelta del Presidente, possono altresì tenersi e le relative deliberazioni assumersi in collegamento audio-video in caso di presenza fisica dei Consiglieri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, secondo le modalità tecniche stabilite dal Consiglio Direttivo medesimo.
Art. 7 – Presidente e Vice Presidente
  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri, inclusa la firma sociale, sono esercitati dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Segretario ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano d’età. Fanno eccezione le sedute del Consiglio del Direttivo che non potranno essere presiedute dal Segretario bensì, in caso di impedimento del Vicepresidente, dal consigliere più anziano d’età.
  3. Ove particolari ragioni di urgenza impediscano l’osservanza della procedura di cui all’articolo 6, comma 5, lettera f), il Presidente può delegare proprie funzioni al Vice Presidente, e conferire deleghe su specifiche questioni anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, informandone il Consiglio stesso alla prima riunione.
  4. La firma del Vice Presidente, del Segretario o di altro membro del Consiglio Direttivo fa fede di fronte ai terzi dell’assenza, impedimento o delega del Presidente.
Art. 8 – Segretario Tesoriere
  1. Il Segretario Tesoriere può essere designato dal Consiglio Direttivo nella persona del Rettore del Collegio Ghislieri.
  2. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, con il Presidente, l’esecuzione delle relative delibere.
  3. Al Segretario Tesoriere è affidata la gestione, con firma singola e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, dei conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione, dei titoli o valori posseduti dall’Associazione.
Art. 9 – Collegio dei Revisori dei conti
  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea per una durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo.
  2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione la partecipazione di uno dei Revisori, il Consiglio Direttivo lo sostituisce con un altro Revisore, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio del Collegio dei Revisori in carica.
  3. Ogni Socio in possesso dei necessari requisiti ha diritto a candidarsi all’elezione quale membro del Collegio dei Revisori dei conti Si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, ultimo periodo.
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti nomina al suo interno un membro con funzioni di Coordinatore.
  5. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile e patrimoniale dell’Associazione, ed esamina in particolare i bilanci, potendo richiedere al Segretario Tesoriere ed agli altri organi direttivi l’esibizione di ogni documento utile a tale scopo, redigendo verbale della propria attività e potendo presentare proprie note ed osservazioni all’approvazione dell’Assemblea.
  6. I Membri del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono esprimere il loro parere ma non hanno diritto al voto.
  7. Il Collegio dei Revisori dei conti redige la relazione al bilancio a norma del successivo articolo 10.
  8. Nei casi ed in presenza dei presupposti per cui sia obbligatorio secondo la legge vigente, il Direttivo propone all’Assemblea ordinaria dell’Associazione la decadenza dei membri in corso e la designazione di nuovi componenti del Collegio dei Revisori di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il Collegio dei Revisori così costituito deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche! sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; deve esercitare il controllo contabile e patrimoniale ed attestare che il bilancio dell’Associazione sia redatto in conformità con le previsioni legali; deve monitorare altresì l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte degli organi dell’Associazione. Nello svolgimento dei predetti compiti, i componenti del Collegio dei Revisori possono procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli altri organi dell’Associazione notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari, potendo presentare proprie note ed osservazioni all’approvazione dell’Assemblea. Il Collegio dei Revisori previsto dal presente comma decade alla scadenza del Direttivo in carica al momento della sua costituzione e ad esso si applicano le previsioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.
  9. Nei casi ed in presenza dei presupposti per cui sia obbligatorio secondo la legge vigente, il Direttivo nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale scelti tra gli iscritti negli appositi registri previsti dalla legge, con compiti di vigilanza e controllo in aggiunta a quelli del Collegio dei Revisori.
Art. 10 – Patrimonio sociale, entrate e bilancio
  1. Il patrimonio sociale è costituito da:
    1. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa derivanti da donazioni o lasciti ereditari;
    2. eventuali fondi di riserva creati dal Consiglio Direttivo con eccedenze di bilancio;
    3. qualsiasi altra elargizione di beni, da chiunque conferiti, a favore dell’Associazione.
  2. Le entrate sociali sono costituite da:
    1. quote annuali ed altri eventuali contributi;
    2. proventi derivanti dall’attività dell’Associazione;
    3. rendite dei beni mobili o immobili costituenti patrimonio;
    4. sovvenzioni in denaro di enti pubblici e privati o di persone fisiche, donazioni, lasciti ereditari, rendite od oblazioni.
  3. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale data il Consiglio Direttivo redige il bilancio da presentare per l’approvazione all’Assemblea ordinaria dei Soci, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio e la relazione restano depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni antecedenti la data dell’Assemblea. I Soci hanno facoltà di prenderne visione.
  4. È fatto divieto di distribuire ai Soci, sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, beni o capitali.
Art. 11 – Modifiche statutarie
  1. Le modifiche del presente statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti, esclusi gli astenuti. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, la convocazione dell’Assemblea per deliberare la modifica statutaria, ove non proposta dal Consiglio Direttivo, può avvenire solo su richiesta di almeno cento Soci.
  2. La votazione potrà avvenire anche a distanza e con mezzi elettronici, il tutto secondo le modalità che il Consiglio Direttivo determinerà all’occorrenza.
Art. 12 – Scioglimento
  1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l’Associazione si scioglie per determinazione dell’Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.
  2. In qualunque caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un liquidatore con il compito di saldare le eventuali passività pendenti e assegnare il patrimonio direttamente al Collegio Ghislieri ovvero liquidarlo e devolvere a quest’ultimo l’intero ricavato sentito in ogni caso il parere dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 13 – Rinvio
  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni.
  2. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente statuto, ha facoltà di emanare disposizioni e regolamenti specificativi o attuativi delle disposizioni del presente Statuto.

Download “REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO”

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Download “STATUTO ASSOCIAZIONE ALUNNI”

STATUTO-ASSOCIAZIONE-ALUNNI-DEL-COLLEGIO-GHISLIERI-2018.pdf – Scaricato 893 volte – 113,76 KB