STATUTO FONDAZIONE COLLEGIO GHISLIERI

Titolo I - DENOMINAZIONE, ORIGINE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

Art. 1

Il Collegio Ghislieri, fondato nella città di Pavia dal Pontefice Pio V, con la bolla “Copiosus in misericordia Dominus” del 10 gennaio 1569, è una fondazione senza fini di lucro che, in maniera sistematica e continuativa, ha per scopo esclusivo di accogliere, ospitare e sostenere nella formazione studenti, studentesse e giovani laureati scelti sulla base del merito, affinché possano compiere gli studi principalmente presso l’Università di Pavia, vivendo in un ambiente moralmente e intellettualmente elevato.

Il Collegio Ghislieri contribuisce all’attuazione del diritto allo studio sostenendo, nei limiti delle proprie disponibilità, giovani di ingegno anche di non agiate condizioni economiche.

Art. 2

Il Collegio è autonomo. Il Capo dello Stato ne è l’Alto Patrono.

Art. 3

Il Collegio ha sede in Pavia, Piazza Ghislieri, 4.

Ai fini del conseguimento del proprio scopo, il Collegio:

–    organizza e gestisce convitti e strutture di carattere residenziale;

–    organizza corsi, seminari, attività didattiche, anche con carattere interdisciplinare ed integrativo rispetto alla ordinaria attività curriculare universitaria;

–    organizza attività culturali, musicali e sportive, convegni, corsi di formazione e di specializzazione;

–    promuove iniziative di orientamento anche professionale e lo svolgimento di tirocini, anche avvalendosi del contributo e dell’esperienza degli ex-alunni;

–    favorisce e coordina iniziative finalizzate allo scambio culturale e scientifico fra diverse Istituzioni anche all’estero.

Al solo fine del conseguimento degli scopi indicati, il Collegio Ghislieri:

–    aderisce ad organismi, enti, associazioni o fondazioni, aventi finalità analoghe od affini alle proprie;

–    può costituire e gestire società strumentali destinate alla miglior resa del patrimonio della Fondazione;

–    può compiere, come attività residuale, ogni altra operazione, anche di natura commerciale, finalizzata al miglior raggiungimento del proprio fine istituzionale.

ART. 4

Il Collegio Ghislieri gestisce una sezione maschile e una femminile, intitolata quest’ultima alla benefattrice signora Sandra Bruni.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE E LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI ALUNNO

Art. 5

I posti di studio in Collegio si conferiscono mediante concorso per esami, secondo le norme stabilite dal Regolamento attuativo del presente Statuto (di seguito, indicato come “Regolamento Generale”).

La nomina degli alunni, senza distinzione di genere (di seguito “alunni”), spetta al Consiglio di Amministrazione, in base alle graduatorie di merito degli esami di concorso.

Gli alunni hanno l’obbligo di risiedere in Collegio per attendere con continuità agli studi universitari.

Art. 6

Nel Collegio possono anche essere accolti:

  1. a)  studenti stranieri che intendono svolgere studi presso l’Università di Pavia;
  2. b) alunni laureati che intendono perfezionarsi presso l’Università di Pavia.

Il Collegio incoraggia e promuove la formazione dei propri alunni all’estero presso Università o Istituzioni scientifiche.

Le modalità di accoglienza e formazione sono fissate dal Regolamento Generale.

Art. 7

Per conseguire il posto in Collegio è necessario che il concorrente (senza distinzione di genere):

  1. a)    abbia dimostrato negli studi superiori capacità e impegno, ottenendo nell’Esame di Stato almeno la votazione minima stabilita dal Regolamento Generale;
  2. b)   risulti in posizione utile nella graduatoria dei candidati giudicati idonei nel concorso di ammissione.

I requisiti e le specifiche modalità di ammissione sono stabilite dal Regolamento Generale in coerenza con i principi sanciti dall’art. 1 del presente Statuto.

Art. 8

Gli alunni conservano il posto fino al conseguimento della Laurea Specialistica o Magistrale, purché ottengano la conferma annuale.

La conferma è concessa, su proposta del Rettore, sentito il parere della Commissione di disciplina, agli alunni che hanno mantenuto i requisiti di condotta e di merito scolastico stabiliti dal Regolamento Generale.

La conferma degli alunni è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - VITA COLLEGIALE E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 9

Gli alunni sono alloggiati in camere singole. I pasti sono serviti nel refettorio.

Art. 10

Il Collegio dispone di una storica biblioteca multidisciplinare, importante risorsa per gli studi e la cultura degli alunni.

Art. 11

Gli alunni sono tenuti ad un contegno responsabile e civile dentro e fuori il Collegio, e informano la propria condotta ai principi del rispetto e della tolleranza reciproca e di coloro che sono preposti alla gestione del Collegio stesso.

Dovranno osservare la disciplina interna; partecipare alle attività culturali del Collegio; frequentare con diligenza esemplare i corsi universitari superando gli esami relativi con il profitto richiesto dal Regolamento Generale.

Art. 12

Le infrazioni alle norme di cui all’articolo precedente sono sanzionate, a seconda della gravità, con:

  1. a)   l’ammonizione verbale;
  2. b)   l’ammonizione scritta;
  3. c)    la sospensione, fino ad un anno, dal godimento del posto;
  4. d)   l’espulsione.

Le sanzioni sono inflitte dal Rettore e dalla Commissione di disciplina, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

Art. 13

Le norme che regolano la vita interna del convitto sono contenute nel Regolamento Generale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e consegnato a tutti gli alunni all’atto dell’ammissione in Collegio.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE, REGOLE DI FUNZIONAMENTO E POTERI

Art. 14

Sono organi del Collegio:

–    il Consiglio di Amministrazione;

–    il Presidente;

–    il Rettore;

–    la Commissione di disciplina;

–    il Revisore legale.

Art. 15

Il Collegio Ghislieri è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da:

  1. a)   il Presidente;
  2. b)     sei Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, al quale vengono così designati:

–    uno dal Senato Accademico dell’Università di Pavia, scelto tra i Professori di ruolo o in pensione della medesima Università;

–    uno dal Comune di Pavia;

–    uno dalla Regione Lombardia;

–    tre dal Consiglio direttivo della Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, non tutti del medesimo genere;

  1. c)    il Rettore del Collegio;
  2. d)     due rappresentanti degli alunni residenti in Collegio, eletti annualmente, rispettando la parità di genere, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare, a maggioranza assoluta, un ulteriore Consigliere.

Art. 16

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in un’apposita riunione presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

Art. 17

Il Presidente resta in carica cinque anni. I Consiglieri rimangono in carica quattro anni.

Il Presidente e i Consiglieri rimangono in carica sino alla data della loro effettiva sostituzione.

Il Presidente e i Consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 18

Il Presidente e i Consiglieri non hanno diritto ad alcuna remunerazione per l’opera prestata. Ad essi è dovuto, salvo rinuncia, il rimborso degli oneri sostenuti per l’assolvimento dell’incarico, purché debitamente autorizzati e documentati.

Sono a carico del Collegio i costi per la stipulazione e il mantenimento di una polizza assicurativa per la responsabilità civile a beneficio dei componenti del Consiglio a fronte del rischio connesso all’assolvimento dell’incarico.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione dei fini della Fondazione e ne gestisce il patrimonio, risultando con ciò investito di ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

  1. a)   approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
  2. b)   approva il Regolamento Generale, che attua le norme del presente Statuto e definisce l’organico degli Uffici e del personale del Collegio;
  3. c)    nomina direttori e responsabili per attività e funzioni generali o settoriali, comprese la gestione del Collegio e l’attività formativa, in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente o comunque ove ritenuto opportuno;
  4. d)   nomina il Segretario Generale determinandone le competenze e le funzioni;
  5. e)   delibera sul conferimento di procure e incarichi;
  6. f)    conferisce gli incarichi di controllo e di certificazione amministrativo-contabile nei casi previsti dalla normativa vigente;
  7. g)   delibera sulle azioni da promuovere o cui resistere in giudizio;
  8. h)   delibera su ogni altro oggetto che il Presidente, il Rettore e i Consiglieri sottopongano alla sua decisione o lo Statuto demandi alla sua competenza.

Art. 20

Devono essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

  1. a)   i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
  2. b)   le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con cui vengono modificati lo Statuto e il Regolamento Generale.

Art. 21

Il Presidente è investito, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, della gestione ordinaria del Collegio, che esercita anche a mezzo di delegati, scelti tra i Consiglieri.

Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente inoltre:

  1. a)   cura l’esecuzione dei regolamenti e delle deliberazioni consiliari;
  2. b)   adotta le misure urgenti, salvo renderne conto al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza;
  3. c)    sovraintende alla gestione amministrativa cui provvedono gli uffici dell’Amministrazione, diretti dal Segretario Generale del Collegio.

Art. 22

Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per tre anni, salva diversa determinazione assunta al momento della nomina.

Il Rettore, nell’ambito delle linee guida e degli obiettivi a cui dovrà tendere, indicati dal Consiglio di Amministrazione al quale risponde, coordina le attività dei responsabili, che a lui rispondono, della gestione del Collegio, della formazione degli alunni e delle iniziative culturali del Collegio stesso. A tal fine il Rettore può avvalersi di collaboratori.

Art. 23

La Commissione di disciplina giudica in merito al contegno tenuto dagli alunni e dà il proprio parere sulla loro conferma annuale nel posto per quanto riguarda la condotta.

La Commissione è costituita:

  1. a)   dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  2. b)   da un membro del predetto Consiglio, indicato dal Consiglio stesso;
  3. c)    dal Rettore del Collegio.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore del Collegio svolge le funzioni di relatore; funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale  del Collegio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e le sue sedute sono verbalizzate e riportate sul libro della Commissione di Disciplina.

Art. 24

Il Revisore legale è l’organo di controllo della Fondazione. E’ strutturato in forma di organo unipersonale ovvero collegiale, in base alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina secondo i seguenti criteri:

  1. a)   nel caso di organo unipersonale il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore effettivo e un supplente;
  2. b)   nel caso di organo collegiale il Consiglio di Amministrazione nomina tre membri effettivi e due supplenti, individuando tra gli effettivi colui il quale ricoprirà la carica di Presidente del Collegio dei Revisori;
  3. c)    in ogni caso i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore legale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità della Fondazione e rilascia le attestazioni previste dalle norme vigenti.

Il Revisore legale attende alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, della correttezza amministrativa-contabile e tributaria della gestione posta in essere dal Collegio.

Esso vigila altresì sulla gestione finanziaria, esamina le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi, redigendo apposita relazione, ed effettua le verifiche di cassa.

In ogni caso, il Revisore legale ha il compito di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio con le modalità previste dall’art. 14 primo comma lettera a), secondo, terzo e quarto comma del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha inoltre i diritti e gli obblighi previsti dall’art. 14 sesto comma dello stesso decreto legislativo. Il Revisore legale può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di composizione collegiale, il Revisore legale si riunisce, di norma, almeno quattro volte l’anno, e comunque allorquando lo ritenga necessario il suo Presidente.

Il Revisore legale resta in carica per quattro anni e può essere rinominato.

La delibera di nomina stabilisce il compenso annuo spettante al Revisore legale, sulla base delle tariffe o degli usi vigenti per la categoria professionale di appartenenza.

Il Revisore legale può essere revocato per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l’anno; il Presidente può però convocarlo quando lo ritenga necessario, anche su richiesta del Rettore. La convocazione ha luogo mediante invio di comunicazione, anche solo per posta elettronica, di apposito avviso riportante l’elenco delle materie da trattare e corredato, ove necessario, dalla documentazione rilevante. L’avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di uso della posta elettronica è dovere di ciascun Consigliere fornire al Segretario Generale un riscontro scritto di avvenuta ricezione.

Il Consiglio può anche essere riunito, in via straordinaria, su domanda scritta indirizzata al Presidente da almeno tre Consiglieri. La richiesta deve indicare l’oggetto e le ragioni di urgenza della convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Rettore o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di Segretario delle riunioni e le relative verbalizzazioni sono svolte dalla persona scelta dal Presidente. Nei casi di legge tali funzioni sono svolte da un Notaio.

Art. 26

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte, a voti palesi, a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale quello di colui che presiede la seduta. Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a voti segreti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, l’approvazione o le modifiche del Regolamento Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Con la stessa maggioranza vengono assunte le deliberazioni riguardanti le designazioni, le nomine e le revoche degli organi della Fondazione.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 27

Il Presidente ha la facoltà di stabilire che una riunione abbia luogo mediante presenza fisica dei Consiglieri  e anche autorizzare che alcuni di loro siano in collegamento telematico, audio o audio-video, a condizione che:

  1. a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del segretario, di accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
  3. c) sia consentito a tutti i Consiglieri di consultare documenti e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  4. d) l’avviso di convocazione fornisca adeguate istruzioni circa le forme e gli strumenti di comunicazione.

Art. 28

Non spetta il diritto di voto ai Consiglieri che si trovino in conflitto di interessi in relazione alla decisione da assumere. Essi sono comunque computati ai fini della valida costituzione della seduta.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione nella gestione del patrimonio della Fondazione orienta le sue scelte con prudenza, oculatezza e ricerca di costante rapporto di equilibrio tra le finalità proprie del Collegio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e l’obiettivo del perseguimento della miglior rendita possibile.

Sono in ogni caso vietate operazioni finanziarie di natura derivativa, speculativa o comunque incompatibile con una profilazione di basso rischio.

TITOLO VI - PATRIMONIO, RENDITE E BILANCIO

Art. 30

Il patrimonio del Collegio è costituito da:

  1. a) immobili di proprietà del Collegio ovvero diritti reali o personali su beni di terzi. Gli immobili siti in Pavia Piazza Ghislieri costituiscono patrimonio indisponibile;
  2. b) disponibilità liquide e finanziarie;
  3. c)  altri beni mobili e gli arredi di proprietà del Collegio stesso.

Il Collegio provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

–    le rendite del proprio patrimonio;

–    i contributi e le sovvenzioni di carattere pubblico e privato;

–    gli eventuali contributi degli alunni;

–    le oblazioni, le donazioni, i legati e le eredità.

Gli esercizi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del Collegio, anche in successivi esercizi.

Durante l’intera vita della Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o patrimonio dell’ente, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Art. 31

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, viene approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. L’approvazione può essere differita sino a 180 giorni in caso di particolari accadimenti o esigenze di natura organizzativa, legale, amministrativa, contabile o fiscale, da menzionare nella delibera di approvazione.

La bozza di bilancio viene redatta dal Segretario Generale in osservanza dei criteri contabili stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, visionata dal Presidente che la trasmette al Revisore legale almeno trenta giorni prima della data di convocazione della seduta consiliare di approvazione. Il Revisore legale procede alla verifica della correttezza contabile e della coerenza della bozza di bilancio ai criteri contabili, ne attesta la corrispondenza alle risultanze contabili e redige una relazione sulla bozza di bilancio da depositarsi presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione, in modo che i Consiglieri ne prendano visione.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, la liquidazione è regolata dagli articoli 28, 29 e 30 del codice civile e dalle altre norme di legge vigenti.

Il patrimonio  residuante al termine delle operazioni liquidatorie dovrà essere devoluto ad altro Collegio o ente senza fine di lucro che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33

Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui risulterà perfezionata l’iscrizione della fusione tra la Fondazione Sandra Bruni e la Fondazione Collegio Ghislieri presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche.

Alla data di entrata in vigore di cui al comma precedente:

  1. a)   i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno regolarmente in carica sino alla loro naturale scadenza, ad eccezione del componente meno anziano di età fra quelli nominati su designazione del Consiglio direttivo della Associazione Alunni del Collegio Ghislieri nel caso in cui tali Consiglieri siano del medesimo genere;
  2. b)   il Presidente, il Rettore, e il Revisore legale resteranno regolarmente in carica sino alla loro naturale scadenza;
  3. c) i componenti della Commissione di disciplina resteranno regolarmente in carica.